In ogni abbazia, I ‘Abate è eletto a vita dai monaci; L’Ordinario della località ha diritto d’ intervento solo in caso di incapacità o di elezione contestata ed ha il diritto di istituire l’eletto dalla comunità, potendo rifiutarsi solo in caso di palese indegnità.
Nei secoli si è avuta la tendenza ad una maggiore esenzione dalle autorità locali, accentuando la diretta dipendenza dalla S. Sede.
Con la riforma del 1336 sono istituite Congregazioni Nazionali sotto I ‘ autorità di un Definitore, che nomina gli Abati.
Fonte: Marc-Bonnet, Storia degli Ordini Religiosi, Garzanti