La Banca d’ Italia ha funzioni di: istituto di emissione, banca delle banche, banca di stato, organo di vigilanza e banca di riserva
Più in generale, le funzioni di una banca centrale sono quelle di assicurare la disponibilità del circolante al mercato nell’ambito delle politiche di liquidità nazionale, di accentrare le riserve valutarie e metalliche, di collaborare alla politica finanziaria del governo e di vigilare sul sistema bancario e valutario.
Trattasi di un ente pubblico a rilevanza costituzionale.
I poteri dell’ Istituto risiedono: nell’ Assemblea Generale dei partecipanti (casse di risparmio, banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, etc), nel Consiglio Superiore e nel Comitato del Consiglio Superiore, nel Direttorio, formato dal Governatore, dal Direttore Generale e da due Vicedirettori Generali.
L’Assemblea Generale approva il bilancio e nomina sindaci e supplenti; le Assemblee presso le singole Sedi nominano e rinnovano il Consigliere Superiore della Sede.
Il Consiglio Superiore è formato dal Governatore e dai Consiglieri Superiori; è l’organo cui compete 1’amministrazione della banca, nomina e revoca il Governatore e gli altri membri del Direttorio con ratifica governativa e tramite Decreto del Presidente della Repubblica; il mandato dei membri è triennale.
Il Governatore è eletto a tempo indeterminato; è il vero capo della banca e ne determina la politica e l’ attività. Ha riserva di competenza su tutto quanto non sia espressamente attribuito al Consiglio Superiore o al Comitato, ha competenze extra-statutarie in seno a comitati governativi ed è ex officio presidente dell’ Ufficio Italiano dei Cambi.