Le pene pecuniarie

Nella sua opera “la Scienza della Legislazione” Gaetano Filangieri (1752-1788) parla, fra l’altro, delle pene e propone che esse debbano essere in qualche modo correlate al relativo delitto, che per lui è definito come “violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla”.

In particolare Filangieri sostiene che la frode va punita in modo da neutralizzare il vantaggio ottenuto, la pena deve essere proporzionata alla gravità concreta del fatto ed in particolare che nelle lesioni patrimoniali la sanzione economica ha una logica particolare, perché parla il linguaggio stesso dell’offesa.(*)

Di fatto Filangieri sostiene che nei reati fraudolenti la risposta penale non deve puntare sulla reclusione o sul dolore fisico e, di conseguenza, che quando il reato mira al profitto, una pena economica può essere particolarmente adatta perché tocca proprio il fine del delitto.

Di fatto questo principio sembra applicabile ancora oggi, potrebbe essere un argomento di riflessione.

Aggiungerei che la pena pecuniaria non dovrebbe essere definita in valore assoluto bensì in percentuale del reddito, questo perché a parità di importo, una pena può essere indifferente o devastante a seconda della condizione economica di colui che deve pagarla.

Nota: la ricerca sui testi di Filangieri è stata eseguita tramite l’intelligenza artificiale (Perplexity)

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