Mény identifica tre distinte possibili funzioni del Capo dello Stato, indipendenti dal fatto che egli sia ereditario o elettivo:
- funzioni simboliche, che non hanno impatto sulle decisioni politiche e che limitano il Capo dello Stato ad un simbolo dell’unità nazionale,
- funzioni di garanzia, in particolare di garanzia costituzionale e
- funzioni di arbitrato, di cui fanno parte determinati poteri di nomina, ad esempio quello dei membri dell’esecutivo nonché poteri di scioglimento delle assemblee legislative e di risoluzione di contrasti fra i diversi poteri dello stato.
Non sono state in questa sede considerati i poteri di emergenza tipici della costituzione francese o di quella tedesca del primo dopoguerra (Repubblica di Weimar) né i casi in cui il Capo dello Stato è anche capo dell’esecutivo come nel caso degli Stati Uniti d’America.
È interessante notare che più o meno le stesse considerazioni possono essere fatte per il Presidente di una società, di un’associazione o di altro ente.
Fonte: G. Ieraci, Teoria dei governi e democrazia, il Mulino, Bologna, 2003 – pag. 62
