Aristocrazia

Diversi autori hanno recentemente auspicato il ritorno dell’aristocrazia come forma di governo, fra essi ricordo Marcello Veneziani e Roger Abravanel: con tale termine essi non intendono un’aristocrazia ereditaria, obiettivamente allo stato attuale non proponibile, bensì recuperano il significato originario del termine, che di fatto significa “governo dei migliori” (αριστοι).

Nel XIX secolo, esauritesi con la rivoluzione del 1789, nella maggior parte dei paesi europei, le funzioni di diritto pubblico dell’aristocrazia ereditaria, si era tentato di creare una nuova aristocrazia prima con l’istituzione della Legion d’Onore e successivamente con il suffragio censitario o con non sempre ben identificati criteri di “censo e merito”

Ebbene, facciamo finta di essere un “ingegnere costituzionale” incaricato di definire una procedura atta ad identificare questi migliori, che dal punto di vista sociale sarebbero costituiti non come classe bensì come ordine o ceto non ereditario.

Storicamente, l’unico precedente che abbiamo trovato è la costituzione francese dell’anno VIII (1799): essa prevedeva che i titolari del “diritto di cittadinanza” (definito, come già nella precedente costituzione dell’anno III, in base all’età ed alla stabilità di domicilio ma non censitario) di ogni dipartimento eleggessero “liste di fiducia” dipartimentali revisionate ogni tre anni pari al 10% di loro della popolazione, i membri di tale liste successivamente eleggevano la “lista di fiducia nazionale”. Ad ogni grado il governo avrebbe scelto in queste liste i funzionari ed i membri dei consigli o assembleee in base al concetto “la fiducia viene dal basso, l’autorità dall’alto”

In dettaglio, i cittadini non eleggevano più i propri rappresentanti ma si limitavano a presentare delle liste di notabili o fiduciari. Il suffragio universale maschile era articolato su tre gradi:

1 – un decimo degli elettori di ogni cantone era designato come rappresentante per costituire le liste di arrondissement, in cui si sceglievano i funzionari di arrondissement; a loro volta un decimo di questi era scelto a costituire la lista di dipartimento;

2 – la lista di dipartimento permetteva di scegliere i funzionari di dipartimento, e ancora un decimo di essi costituiva la lista nazionale;

3 – la lista nazionale permetteva di scegliere i funzionari nazionali tra cui i membri del Corpo legislativo e del Tribunat.

In realtà, parlando di “aristocrazia”, noi non ci stiamo ponendo il problema di eleggere dei fiduciari, bensì di scegliere i migliori: il caso era già stato posto da Adriano Olivetti, che proponeva l’istituzione di un “ordine politico” articolato in più livelli, il cui accesso era soggetto ad un filtro costituito dal titolo di studio e dal principio di competenza specifica e soggetto ad un meccanismo che prevedesse l’accesso ad un organo superiore solo dopo una definita permanenza in un organo inferiore, in definitiva una sorta di CURSUS HONORUM. Olivetti definiva il sistema da lui stesso ideato come democratico per la libertà di accessione ed aristocratico per la severità della scelta.

Il sistema ideato da Olivetto è fondamentalmente un sistema verticale discendente dall’alto in basso, si possono pensare altri sistemi oltre a quello ideato da Olivetti? Di fatto, ce ne vengono in mente un paio:

  • sistema orizzontale, di fatto scelta da parte dei pari tramite una procedura di cooptazione da parte di coloro che sono già membri dell’ordine (sistema che però ha l’inconveniente di essere soggetto ad un’evoluzione eccessivamente conservatrice ed il rischio di degenerare nell’immobilismo)
  • sistema verticale ascendente, che si può realizzare, oltre che con il metodo della costituzione dell’anno VIII, anche con raccolte di firme, ammettendo nell’ordine coloro che ricevono il sostegno, tramite firma certificata, di un determinato numero di cittadini, Perché tale sistema funzioni si dovrebbero tuttavia definire alcuni criteri:
    • un numero delle firme di sostegno sufficientemente elevato, a prima vista non meno di una decina di migliaia nonché
    • per evitare il prosperare di “firmaioli” di professione, un limite al numero di firme che ogni cittadino può dare, ad esempio una ogni cinque anni (se il ciclo elettorale fosse di cinque anni, se no una per ogni ciclo) oppure un numero massimo per tutta la durata della di lui vita (applicabile nel caso in cui l’elezione fosse vitalizia)
    • l’inconveniente del sistema è, anche in questo caso, di creare dei fiduciari più che di identificare i migliori

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