Legittima difesa

Le leggi delle XII tavole (449 a.C.), alla tavola VIII, stabilivano due chiare norme circa la legittima difesa in caso di furto o rapina:

  • Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto (Da<https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_delle_XII_tavole&gt; che si può tradurre come “in caso di furto notturno, qualota (il ladro) venga uccisi, sia considerato legittima l’uccisione
  • Luci […] si se telo defendit […] endoque plorato (Da <https://it.wikipedia.org/wiki/Leggi_delle_XII_tavole> ) il cui testo, ancorché frammentario, può essere letto come “di giorno (l’uccisione è legittima) se (il ladro) si sarà difeso con un’arma e se (la vittima) avrà chiesto aiuto”
  • Interessante il confronto con le prescrizioni del libro dell’Esodo, riferito ad una società precedente (XII o XIII secolo a.C.), ma messo per iscritto probabilmente nel VI secolo a.C. che al versetto 22.1-2 da’ una prescrizione molto simile. Fra le due culture, tuttavia, per quanto ne sappiamo, non vi era stato ancora alcun contatto.

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