La recente legge sulla separazione delle carriere fra magistratura giudicante e magistrature requirente ha suscitato un aspro dibattito fra le parti politiche, tenterò di sintetizzare il problema.
Nel processo penale, vi sono due modelli di rito processuali, il rito inquisitorio e il rito accusatorio, tutti e due derivanti dal diritto romano che prevedeva di norma un rito accusatorio ma che, in determinati casi, prevedeva anche la “cognitio extra ordinem” con rito inquisitorio.
Il rito accusatorio lo possiamo vedere nei telefilm americani, in particolare in quelli di Perry Mason mentre del rito inquisitorio abbiamo un’immagine estremamente negativa, anche se ciò non è del tutto giustificato. Il rito processuale italiano è in realtà un rito intermedio come tenterò di spiegare nella tabella sotto riportata.

In linea di massima, nei paesi in cui il diritto appartiene al sistema romano-germanico (Civil Law) il Pubblico Ministero è generalmente un magistrato, parte di un corpo ordinato e spesso integrato nel sistema giudiziario, che ha un ruolo attivo nelle indagini penali: dirige l’inchiesta, coordina la polizia giudiziaria e collabora con il giudice. Il processo è in genere inquisitorio o misto; il PM partecipa in giudizio non solo come accusa ma anche come garante della legge.
Nei paesi di Common Law d’altra parte il Pubblico Ministero (prosecutor, district attorney) è spesso un avvocato che agisce come rappresentante legale dello Stato, non necessariamente un magistrato, non dirige le indagini, ma valuta la loro legittimità e decide se procedere o meno. il processo è accusatorio.
In base a quanto sopra, la riforma sembra essere solo un passo in più nel percorso da rito inquisitorio a rito accusatorio.
Vediamo ora cosa accade nel resto del mondo: un’analisi insospettabile è quella che si può reperire sul sito dell’Associazione Nazionale Magistrati https://www.associazionemagistrati.it/doc/2725/codice-autoregolamentazione
che in sintesi dice che “nel quadro internazionale, la posizione istituzionale dei Pubblici Ministeri oscilla tra una situazione d’indipendenza quasi identica a quella dei giudici (come in Italia) ed una di totale dipendenza dal potere esecutivo, nella specie dai ministri della giustizia (come in Francia ed in Germania). In Inghilterra, il Prosecutor, che svolge le funzioni di Pubblico Ministero nel processo penale, è un avvocato, quindi, un professionista legale, il quale, una volta nominato prosecutor, si lega ad un rapporto di dipendenza dallo Stato o da un ente pubblico territoriale.“
Da una rapida ricerca eseguita su Internet risulta che nei paesi dell’Unione Europea la tendenza è verso una netta separazione delle carriere: in Francia, Germania e Portogallo esistono organismi di autogoverno distinti per giudici e pubblici ministeri, che vengono formati separatamente e in molti casi non possono passare da un ruolo all’altro.

Al di fuori dell’ UE, i sistemi mostrano maggiore varietà. Nei sistemi di common law (come Stati Uniti, Regno Unito, Canada o Australia) la figura del pubblico ministero è spesso distinta, ma non sempre la separazione si fonda su carriere parallele come in Europa. Ad esempio, negli Stati Uniti i pubblici ministeri sono funzionari eletti o nominati che lavorano spesso a livello locale, con un’organizzazione più legata al sistema politico ed esecutivo rispetto al modello europeo.
- In Francia i magistrati giudicanti e pubblici ministeri sono distinti, con carriere separate e organi di autogoverno distinti. Tuttavia, ci sono passaggi di ruolo durante la carriera, seppur con cambiamenti di status e garanzie.
- La Germania presenta una separazione più netta fra giudici e pubblici ministeri, con i pubblici ministeri dipendenti dal governo e i giudici inamovibili e nominati a vita.
- In Spagna la carriera dei giudici è separata da quella dei pubblici ministeri, con il Procuratore generale a capo dell’accusa.
- Altri paesi come Austria, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Polonia hanno sistemi con separazione più o meno netta, con modalità di nomina e di passaggio di ruolo variabili.
- Nei paesi di common law (es. USA) la separazione è spesso più marcata, con i pubblici ministeri che fanno più parte dell’esecutivo rispetto ai giudici.
Comunque nei paesi avanzati la separazione delle carriere è il modello prevalente.
